- Gennaro Carotenuto - https://www.gennarocarotenuto.it -

Corte Costituzionale: cos’è la laicità. Un documento imprescindibile

La Corte Costituzionale ha affermato a più riprese che la laicità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento italiano, il quale emerge dal combinato disposto di più norme costituzionali: gli artt. 2, 3, 7, 8 e 19, e consiste nell’equidistanza e nell’imparzialità che lo stato deve mantenere per tutelare la libertà religiosa in un contesto di pluralismo religioso e culturale (Sentenze n. 203/1989; n. 259/1990; n. 13/1991; n. 195/1993; n. 421/1993; n. 334/1996; n. 329/1997; n. 508/2000; n. 327/2002.).
Nella lettura della Corte, e cioè dell’unico organo legittimato a fornire un’interpretazione dei principi costituzionali, il significato del principio di laicità è dunque inequivocabile.

Nonostante questo, però, è diventato di moda nel dibattito politico (e non solo) accreditare una versione della laicità che è stata acutamente definita “confessionalista” (Dieni). Non si nega cioè la vigenza del principio di laicità, né che esso costituisca un fondamento dell’ordinamento costituzionale, ma lo si interpreta alla luce della dottrina della chiesa, che costituisce ovviamente un sistema di valori esterno rispetto a quello statale, finendo con l’attribuire ad esso valenze e significati incompatibili con la nozione che ne ha elaborato la Corte Costituzionale.

Un’interpretazione che ha trovato la più paradossale delle sue espressioni nella sentenza del TAR Veneto, confermata dal Consiglio di Stato, secondo cui il crocifisso “. può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano” (T.A.R. Veneto, sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005, punto 16.1). Riecheggiando il linguaggio di Bauman, c’è chi ha suggerito lo stato “liquido” che caratterizza il principio di laicità nell’attuale dibattito politico e nelle sue applicazioni in sede legislativa e giudiziale, per cui esso cambia di significato a seconda del contenitore in cui è versato (Fiorita).

Alla “sana” laicità confessionalista si contrappone poi la sua declinazione peggiorativa, il militante “laicismo” alla francese, che consisterebbe nell’atteggiamento di ostracismo a tutto campo nei confronti del fenomeno religioso. In realtà, il principio di laicità non prescrive affatto in Francia neppure la semplice indifferenza statale al fattore religioso, l’astensione dello stato e l’irrilevanza pubblicistica degli interessi religiosi, dal momento che ben si concilia con una legislazione statale che regola la forma obbligatoria delle associazioni di culto, riconosce con decreto del Consiglio di Stato le congregazioni (che sono necessariamente soggette alla giurisdizione ordinaria) assicura lo svolgimento delle funzioni religiose nelle carceri e negli ospedali, e consente l’obiezione dal servizio militare in ragione delle convinzioni religiose nonché il finanziamento pubblico delle scuole confessionali.

La presenza del papa all’apertura dell’anno accademico viola il principio di laicità, perché, suggerisce un favore da parte dell’istituzione pubblica nei confronti della religione della maggioranza, ed un.legame di reciproca appartenenza dello stato con la chiesa dominante. E’ evidente, infatti, che lo stato laico deve essere, ma anche apparire imparziale per non escludere (neppure visivamente) i gruppi e i soggetti che non appartengono alla cultura dominante, mantenendo un atteggiamento autenticamente pluralista. A meno che, come il crocifisso nelle scuole, anche il papa all’università non assolva la nuova funzione di rappresentante della laicità dello stato.
Susanna Mancini
Professore di Diritto Pubblico Comparato
Facoltà di Giurisprudenza, Bologna