Friday 25 May 2012, 05:14

Gli articoli con tag: " Etiopia "

“Non puoi conoscere il presente e chi sei se non conosci il passato”

Da criminale di guerra a ispettore generale di pubblica sicurezza in Sicilia

ecco il battesimo della prima Repubblica

di Giuseppe Casarrubea

Nel gruppo di fuoco che spara a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947 c'è Fra' Diavolo, confidente di Messana

Devi prendere il taxi, se ci vai in aereo, perché la distanza di Ljubljana dal suo aeroporto è di parecchi chilometri. In compenso ne trai qualche vantaggio che, se non ti sei distratto, il volo potrebbe averti anticipato attraverso l’oblò. … Leggi tutto

C’è movimento a Roma

da IL MESSAGGERO

Immigrati in corteo verso Roma: traffico nel caos sulla Flaminia nuova, tensione con la polizia … Leggi tutto

Pio La Torre, comunista, ammazzato dalla mafia

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Il sindaco di destra di Comiso ha cancellato il nome di Pio La Torre, comunista, ammazzato dalla Mafia, al quale era stato intitolato l’aeroporto cittadino per ripristinare quello di un generale della più vergognosa guerra d’aggressione fascista, quella contro l’Etiopia. Noi ci ostiniamo a ricordare Pio La Torre, comunista, ammazzato dalla mafia.

La Sandalite mentale dei media e il colonialismo mentale dell’opinione pubblica (di sinistra)

khasgara1 Avete letto tutti di Roberto Sandalo. Lugubre personaggio come sicario rosso di Prima Linea, lugubre personaggio come pentito ad orologeria, lugubre personaggio come Guardia padana (le tragedie si ripetono in farsa) e lugubre personaggio come terrorista cristiano anti-islamico. Probabilmente per Umberto Bossi e Roberto Calderoli Sandalo è un eroe (spero che nessuno lo difenda da sinistra, ma oramai siamo preparati al peggio), come lo stalliere mafioso Mangano lo è per Marcello dell’Utri e Silvio Berlusconi.

Avete visto tutti le ondate di solidarietà filotibetane, spesso giustificate, e le puntualizzazioni, spesso giuste, sulle bugie che dicono i cinesi. Avete visto tutti che ieri nel remoto Xinjiang, 72 ore di treno da Pechino (almeno quando ci sono stato io), sono stati arrestati 45 disgraziati con accuse di terrorismo che in Cina valgono una pallottola nella nuca senza guardare per il sottile.

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Criminidiguerra.it contro la manipolazione della memoria

Michel Seifert, il ‘boia di Bolzano’, accusato di crimini di guerra nei campi di Fossoli e di Bolzano, è stato rinchiuso nel carcere militare di Santa Maria C.V.(CE) il 2008-02-16. Era giunto in Italia,proveniente da Toronto perchè condannato nel 2000 all’ergastolo dalla giustizia italiana, per i crimini compiuti nel campo di concentramento di Fossoli e di Bolzano. … Leggi tutto

Alex Zanotelli: «Un Kenya in guerra sarebbe un pericolo per l’Africa»

Il missionario comboniano Alex Zanotelli, già direttore di Nigrizia e «icona no-global», ha vissuto 12 anni a Gorogocho, la grande periferia di Nairobi dove centinaia di migliaia di abitanti sopravvivono nella miseria e nel degrado cercando il cibo tra i rifiuti di un’immensa discarica. È estremamente preoccupato per le sorti del Kenya: «Un guerra civile in Kenya – dice – sarebbe una sciagura per tutta l’Africa Orientale. I voti delle elezioni presidenziali vanno contati nuovamente oppure debbono essere convocate nuove elezioni sotto la supervisione internazionale. Le Chiese africane possono svolgere una decisiva opera di mediazione».
Pensa che la situazione potrebbe degenerare?
«Occorre fare il possibile e l’impossibile per evitarlo. Se il Kenya precipita nello scontro etnico o nella guerra civile sarebbe davvero una tragedia, si tratta dell’unico paese che in quell’area ha finora raggiunto una relativa stabilità politica, dell’unico tassello dove non aveva trionfato la violenza. Se «salta» il Kenya va per aria tutta l’Africa Orientale dove si trovano l’Etiopia e la Somalia. E poi c’è il Sudan… se dilagherà la violenza si determinerà un danno irreparabile».
Quali sono le cause che stanno alimentando le violenze?

«La principale è la forte ed estesa ingiustizia. Quando covano miseria e frustrazione basta un cerino per dare fuoco alle polveri. Ho vissuto per dodici anni tra i diseredati di Gorogocho e so bene quali e quanti problemi ci sono. La prima violenza è quella prodotta da sistema che punta a mantenere ed estendere le baraccopoli perchè servono per reclutare manovalanza a bassissimo costo. E poi si stanno affrontando due differenti ed opposti personaggi politici che rappresentano le due principali etnie del paese. I Kikuyu sono almeno 6 milioni ed hanno avuto un ruolo importante nella conquista dell’indipendenza, mantenendo successivamente importanti posizioni nella piramide sociale. I Luo sono 3-4 milioni e non hanno mai avuto un presidente. Per questo, col tempo, è cresciuto tra loro un forte risentimento che affonda le radici anche nella povertà».
Quali interventi sono possibili da parte della comunità internazionale per tentate di evitare il peggio?

«Occorre essere consapevoli che in Kenya si sta giocando una partita importantissima destinata ad avere ripercussioni in tutta quell’area dell’Africa. L’Unione europea è in grado di svolgere un’opera importante. Anche le Chiese possono avviare una mediazione. Noi cattolici siamo in minoranza; a Nairobi ha sede il Consiglio ecumenico delle Chiese africane che certamente possiede l’autorità e le capacità negoziali per avviare una mediazione».
Con quali obiettivi?

«Esistono, a mio avviso, due possibilità: o si decide il riconteggio dei voti oppure la soluzione può essere la convocazione di nuove elezioni che dovranno avvenire sotto il controllo internazionale. Dopo quel che è successo la gente non si fida più e occorre fornire garanzie».

 

Fonte: L’Unità

Stati Uniti, la carestia innominabile

hungerinus Secondo dati ufficiali del Ministero dell’Agricoltura statunitense almeno 35 milioni di persone hanno sofferto la fame negli Stati Uniti nel 2006. Tra di loro vi sono 12.6 milioni di bambini, quasi uno su cinque dei circa 70 milioni di minori che popolano il paese più ricco del mondo.

A dire che in Etiopia si soffre la fame è difficile essere accusati di essere antietiopici (e comunque non sarebbe un’accusa antipatica o dannosa). A dire lo stesso per gli Stati Uniti invece si rischia di far pessima figura. Sarà perciò che ne ha scritto praticamente solo Maurizio Molinari su … Leggi tutto

Italiani brava gente

SALUZZO (CN), Sono reduce dal processo ad Angelo del Boca ed al suo “Italiani brava gente?” (Neri Pozza, 2005), tenutosi stamane a Savigliano, nell’ambito del Festivalstoria, organizzato da Angelo d’Orsi, del quale sono ospite.

I processi sono un felice espediente per fare interessare gli studenti medi alla lettura e a tematiche come quelle storiografiche. E così è stato anche in questo caso, in un cinema gremito. Con un corollario interessantissimo. Noi tutti, addetti ai lavori presenti, ci aspettavamo che … Leggi tutto

Il golpismo mediatico di Carlos Alberto Montaner

Annalisa Melandri: Ha destato scandalo l’appoggio di  Chávez alla campagna elettorale di Ollanta Humala in Perù, destano scandalo gli accordi commerciali e militari tra Venezuela e Bolivia, non desta però scandalo il golpe con il quale  gli Stati Uniti, complice il Cile e la sua stampa conservatrice in appoggio alla  destra boliviana,  stanno attuando ai danni del governo democratico di Evo … Leggi tutto

Colonialismo, il mito del buon italiano

Offro alla lettura un altro articolo importante del prof. Del Boca (novembre 2002), del quale consiglio tutta la bibliografia sulla presenza italiana in Africa. Le immagini sono tratte dall’ottimo sito dell’Isrec di Piacenza

Colonialismo, il mito del buon italiano

Deportazioni di massa, bombardamenti con bombe di ipirite, campi di concentramento, rappresaglie indiscriminate, stragi di civili, confisca di beni e terreni. Le pagine nere dei crimini commessi dalle truppe italiane in Eritrea, Somalia e Libia. Una politica coloniale all’insegna del mito sugli «italiani, brava gente». L’Italia repubblicana non ha ancora fatto i conti con l’«avventura coloniale» del fascismo, favorendo una storiografia moderata o revanscista
di Angelo del Boca

I paesi europei che hanno partecipato alla spartizione dell’Africa, si sono macchiati, tutti, indistintamente, dei peggiori crimini. E’ un dato suffragato da episodi sui quali esiste, nella memoria e negli archivi, una documentazione imponente. Cominciarono i boeri, due secoli fa, massacrando le popolazioni indigene del Sudafrica, in modo particolare gli Ottentotti, gli Zulù e gli Ama Xosa. Gli inglesi non furono da meno, nel Sudan, quando si trattò di annientare la resistenza mahdista. Negli stessi anni i francesi demolivano, l’uno dopo l’altro, i regni Bambara, Mossi, Fulbe, Mande, Yoruba, dalla Mauritania al Ciad, dal Senegal al Gabon. Poi intervennero i tedeschi, i quali fecero scempio degli Herero e dei Nama, nell’attuale Namibia, mentre i belgi colonizzavano il Congo con metodi spietati. Le stragi di popolazioni africane continuarono anche dopo la seconda guerra mondiale, quando il periodo coloniale sembrava ormai concluso. Come dimenticare … Leggi tutto

Nasce fra la gente l’Africa di domani

La società civile, che per anni si è organizzata e ha resistito nel silenzio, esce allo scoperto e domanda di contare.
di Eugenio Melandri
Pochi qui da noi conoscono Ellen Johnson-Sirleaf. Una sessantenne liberiana che nel novembre scorso è stata eletta Presidente della Libe­ria. La sua elezione alla più alta carica del proprio paese, rappresenta forse il simbolo di un’Africa che sta trasfor­mandosi. Prima donna Presidente nel Continente e in un paese che negli ulti­mi anni è stato protagonista di guerre senza fine. La decisione del … Leggi tutto

Perché la politica latinoamericana di Tony Blair è modellata su quella d’ultradestra di George Bush?

Ieri nel parlamento di Londra, il Primo Ministro britannico Tony Blair ha partecipato al “question time”. Il deputato Colin Burgon gli ha domandato: “Primo Ministro, lei dovrebbe essere contento della svolta a sinistra in America Latina. E allora perché la sua politica latinoamericana è modellata su quella di ultradestra di George Bush?”

Non si è scomposto Tony Blair, glissando sul merito del perché la politica di un governo formalmente di sinistra è appiattita su uno di ultradestra e senza spiegare (non succede mai) a quali regole si riferisca, ha risposto: “E’ importante che il governo venezuelano comprenda che se vuole integrare la comunità internazionale deve rispettare le regole della comunità internazionale”.

A leggere una dichiarazione del genere si crede di sognare, o peggio di essere in un incubo. Un governante che ha violato tutte le regole della comunità internazionale, che ha invaso, contro le Nazioni Unite … Leggi tutto

Chi ha ucciso Michele Sanfilippo?

Come e perché è morto il caporalmaggiore italiano Sanfilippo a Kabul l’11 ottobre? Le autorità militari come sempre fanno muro e parlano di incidente. Ma anche oggi durante i funerali, perfino il celebrante si è dovuto mordere la lingua riguardo quelle “circostanze non chiarite” che una volta di più fanno da pietra tombale alla morte per “fuoco amico” di un militare italiano. … Leggi tutto

Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381


Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1381


VITTORIO EMANUELE III,  PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l’interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimore nel Regno, in Libia e nei
Possedimenti dell’Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a  stranieri ebrei posteriormente al 1í gennaio 1919 s’intendono ad ogni effetto
revocate.
Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo  e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1í gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell’Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente  decreto.
Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell’art. 150 del testo unico delle  leggi
di P.S., previa l’applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell’applicazione delpresente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l’interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.


 Il Duce, Ministro per l’interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
 Vittorio Emanuele, Mussolini
 


Le leggi razziali – Italia 1938

 PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA
 DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728
 VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE  D’ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
 Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla  facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per  l’interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

 CAPO I
Provvedimenti relativi ai matrimoni

Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in  contrasto
con tale divieto è nullo.
Art. 2. Fermo il divieto di cui all’art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l’interno. I trasgressori sono puniti con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.
Art. 3. Fermo il divieto di cui all’art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l’applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall’art. 2, la trasgressione del  predetto divieto importa la perdita dell’impiego e del grado.
Art. 4. Ai fini dell’applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.
Art. 5. L’ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle  dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i  richiedenti.
Nel caso previsto dall’art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L’ufficiale dello stato civile che  trasgredisce
 al disposto del presente articolo è punito con l’ammenda da lire  cinquecento a lire cinquemila.
Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell’art.5 della  legge27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazionedell’art.1.  Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l’adempimento di quanto disposto dal primo commadell’art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire  cinquecento a lire cinquemila.
Art. 7. L’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l’osservanza del disposto dell’art. 2 è tenuto a farne immediata denunzia all’autorità competente.

 CAPO II

 Degli appartenenti alla razza ebraica
Art. 8. Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

 b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno  di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;

 c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza  ebraica qualora sia ignoto il padre;

 d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori  di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.


 Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del1í ottobre
 1938-XVI, apparteneva a religioni diversa da quella ebraica.

Art. 9. L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione  o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda fino a lire duemila.
Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
 a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
 b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
 c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1R.
 decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l’ufficio di amministrazione o di  sindaco;
 d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
 e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV,  n.1743.



 Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto  coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e  per
 gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle  proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
 a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
 b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o  che ne sono controllate;
 c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
 d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
 e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto  pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
 f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti  dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini,  nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
 g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
 h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
 Art. 14. Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le  disposizioni dell’art 10, nonché dell’art. 13, lett. h):
 a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
 b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 1.mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
 2.combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che  abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
 3.mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
 4.iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
 5.legionari fiumani;
 6.abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a termini dell’art.16.

 Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l’annotazione del  provvedimento del Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione.  Il provvedimento del Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 15. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i  discendenti fino al secondo grado.
Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all’art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell’interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all’interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo  di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo.

 CAPO III
 Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l’interno, sentita l’Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal  divieto di cui all’art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
Art. 19. Ai fini dell’applicazione dell’art. 9, tutti coloro che si  trovano nelle condizioni di cui all’art.8, devono farne denunzia all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di  entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.
Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell’art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell’art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga  alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.


Art. 22. Le disposizioni di cui all’art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell’art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell’art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o  dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa olicenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l’art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell’Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell’Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell’art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 25. La disposizione dell’art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobrel938-XVI:
 a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
 b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.
 Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell’interno entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26. Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
 Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque,  incompatibile con quella del presente decreto.
Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie  per l’attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al
 Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per  l’interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.

 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 – XVII

 Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini

Ascari italiani in Iraq

“Le nostre truppe torneranno quando lo deciderà e ce lo chiederà un signore che si chiama Allawi” affermano Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e la maggioranza di governo.

Trovo intollerabile che il signor Allawi possa disporre liberamente di 2500 ascari italiani fino a quando lo riterrà opportuno e che questi debbano perfino portarsi il mangiare da casa.

Utilizzo il termine “ascari” con rispetto per delle persone che, pur nel contesto di due guerre criminali, sono morti combattendo per l’esercito italiano, tanto gli etiopi in Etiopia come gli italiani in Iraq.

Il gioco delle menzogne degli ultimi due anni, l’invenzione della santa lancia delle armi batteriologiche, la missione di pace con armi da guerra, poi la missione di guerra con armi di pace, adesso la benedizione di un processo democratico, che non va sottovalutato, ma neanche sopravvalutato acriticamente per giustificare la guerra, portano Berlusconi all’ultimo giro di Valzer: “Le nostre truppe torneranno quando lo deciderà e ce lo chiederà un signore che si chiama Allawi”. 

Non sfugge il contesto di continua manipolazione della realtà nella quale matura una affermazione politica del nostro capo del governo che definire acrobatica è dir poco. La NATO, con tutti i difetti è formalmente un’alleanza tra pari, l’ONU conserva le vestigia di una legittimità internazionale. Ma che la permanenza dei nostri soldati sia demandata al signor Allawi è veramente troppo.