Spese di voltura della fornitura elettrica per uso domestico del “servizio di maggior tutela”
ECONOMIA E CONSUMI DELLE FAMIGLIE
85,26 Euro (pari a 165.086 delle vecchie lire) per una voltura elettrica domestica costituiscono un abuso intollerabile a danno dei milioni di disoccupati, di precari, di pensionati che vivono con la minima e delle centinaia di migliaia di famiglie che in questo Paese faticano ad arrivare alla a fine del mese.
Perciò, per sollecitare le istituzioni preposte ad attivarsi con idonei provvedimenti a sostegno delle famiglie, ho deciso di scrivere la presente LETTERA APERTA AL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI e, p.c., all’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
A.G.
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Genova, 16 novembre 2009
Spett.le Garante per la Sorveglianza dei Prezzi e, p.c., Spett.le Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,
in riferimento alla pretesa economica del fornitore di energia elettrica del "servizio di maggior tutela" della spesa complessiva per l’utente domestico di Euro 85,26 per una voltura, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), da me a suo tempo interpellata, mi ha risposto indicandomi le delibere emanate dalla stessa Autorità su cui si basano le diverse voci che compongono e definiscono la suddetta spesa complessiva (si veda in proposito il messaggio in calce del 5 novembre 2009).
Come ho già espresso alla stessa AEEG, non è mia intenzione metterne in discussione la legittimità (che non contesto in quanto tale), ma sollevare una questione sul piano dell’equità e dell’opportunità, partendo dalla constatazione che una voltura, di per sé, non comporta alcun costo reale da parte del fornitore, trattandosi, nella fattispecie, di una semplicissima operazione amministrativa. Prova ne è che una stessa voltura per la fornitura di gas, per contro, è completamente esente da spese per l’utente domestico, diversamente appunto dalla fornitura elettrica, che è invero inopinatamente onerosa, proprio in base a quelle stesse regolamentazioni citate dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
In effetti, ritengo che, a prescindere dalla loro legittimità, le spese di voltura siano ingiuste ed inopportune, soprattutto in un periodo, com’è quello attuale che sta vivendo il nostro Paese, di recessione e di crisi economica generalizzata. A mio parere, non è ammissibile una tale iniqua imposizione che colpisce indiscriminatamente ed aggrava ulteriormente la spesa, ormai fuori controllo, che pesa sulle famiglie italiane.
Sarebbe auspicabile che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas non si limitasse ad un approccio alla regolamentazione di tipo meramente formalistico, senza andare a verificare cosa succede nella realtà quotidiana agli utenti: una realtà, vale la pena evidenziare, fatta di continue vessazioni che rendono il mercato elettrico sempre più simile alla giungla che da anni affligge il mercato della telefonia ed altri servizi analoghi, come dimostrano anche i numerosi provvedimenti sanzionatori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust).
Pertanto, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali di competenza e di collaborazione fra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, sottopongo la presente questione delle spese di voltura della fornitura elettrica per uso domestico al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi per conoscerne il parere e sollecitare opportuni provvedimenti a sostegno della spesa delle tartassate famiglie italiane.
Nel ringraziare per l’attenzione, porgo distinti saluti.
Aldo Garuti
A seguire: messaggio di risposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 5 novembre 2009 alla mia precedente richiesta d’informazioni
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Gentile Signor Garuti Aldo,
abbiamo ricevuto la Sua richiesta di informazioni in merito alla voltura del contratto di fornitura di energia elettrica.
A tal proposito precisiamo che per modificare la titolarità del contatore e del contratto di fornitura di energia elettrica è necessario richiedere la voltura al proprio fornitore.
A seguito di una richiesta di voltura, è previsto che il fornitore, sia del mercato libero che del mercato di maggior tutela, applichi al cliente un contributo in quota fissa nella misura di 27,00 euro a copertura dei costi amministrativi dell’impresa di distribuzione, ai sensi della delibera 348/07, allegato B, consultabile al link http://www.autorita.energia.it/docs/07/348-07.htm. Tale contributo per l’anno 2009 è stato aggiornato ad euro 27,14 con delibera 188/08 tabella TIC.
Solo per i contratti serviti in maggior tutela è previsto un ulteriore contributo in quota fissa nella misura di 23,00 euro, ai sensi della delibera 156/07, allegato A, consultabile al link http://www.autorita.energia.it/docs/07/156-07all.pdf.
Tali contributi sono al netto di IVA, e può essere inoltre richiesta l’eventuale imposta di bollo di 14,62 euro e il deposito cauzionale.
Relativamente alla procedura di cambio fornitore precisiamo che scegliere un venditore nel mercato libero non comporta spese per il cliente. Potrebbe tuttavia essere richiesto il pagamento dell’imposta di bollo (Euro 14,62) sul nuovo contratto, nei casi previsti dalla normativa fiscale.
Nel caso che ci espone precisiamo che la procedura per il cambio del fornitore deve essere effettuata dall’attuale titolare del contratto; la variazione della titolarità dello stesso dovrà essere richiesta dall’interessato al nuovo fornitore sostenendo i sopracitati costi.
In merito al cambio del fornitore La informiamo che sul nostro sito al link http://www.autorita.energia.it/operatori/operatori/el_operatori.htm è possibile effettuare una ricerca degli operatori dei settori di energia elettrica e gas su base territoriale.
Precisiamo che le informazioni pubblicate si basano su comunicazioni effettuate dagli operatori stessi.
Le comunichiamo, inoltre, che è possibile mettere a confronto le offerte di numerose società di vendita con uno strumento semplice reso disponibile dall’Autorità per l’energia sul proprio sito internet: il "Trova offerte". Grazie al suo motore di ricerca, il ‘Trova offerte’ consente di individuare e confrontare le proposte di fornitura di energia elettrica relative all’area di interesse, di valutare le varie condizioni e la relativa spesa, anche rispetto alle condizioni di "maggior tutela" stabilite dall’Autorità con cadenza trimestrale.
A tutela dei consumatori, l’Autorità ha stabilito che, per poter aderire al Trova offerte, le imprese di vendita devono essere state preventivamente ammesse all’elenco ad iscrizione volontaria dei fornitori di energia elettrica che soddisfano alcuni requisiti di affidabilità stabiliti dalla stessa Autorità. Le offerte messe a confronto sono quelle delle imprese che hanno aderito volontariamente al Trova offerte. L’iscrizione infatti non è obbligatoria e per questo sul mercato potrebbero esserci proposte di altre imprese, non presenti nel Trova offerte. Le informazioni sulle caratteristiche di ciascuna offerta e delle imprese di vendita, vengono inserite nel Trova offerte dagli stessi operatori, in autonomia e sotto la propria piena responsabilità. L’Autorità, quindi, pur non potendo assumere responsabilità diretta riguardo al contenuto delle offerte, mantiene, ovviamente, la facoltà di adottare misure di controllo e verifica e provvedimenti a tutela dei consumatori in caso di anomalie o reclami.
Può consultare il Trova offerte al link http://www.autorita.energia.it/trovaofferte.htm
La informiamo, infine, che i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica sono definiti nell’Allegato A alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 144/07 e successive modifiche; la delibera è consultabile al link http://www.autorita.energia.it/docs/07/144-07.htm
Il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento.
Il termine di preavviso per recedere da un contratto di fornitura di energia elettrica al fine di cambiare esercente per i clienti domestici non può essere superiore ad un mese.
Precisiamo che il termine di preavviso per il recesso, esercitato al fine di cambiare fornitore, decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell’esercente.
Il nuovo esercente procede all’inoltro della comunicazione di recesso una volta trascorsi i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, nei casi in cui esso sia previsto.
Scusandoci per il ritardo nella risposta, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Segreteria Direzione consumatori e qualità del servizio
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
Aldo Garuti su http://www.gennarocarotenuto.it
















Garuti Aldo | 22 dicembre 2009 18:34 | Rispondi
Per opportuna conoscenza, informo che il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, da me interpellato in data 10/11/2009, mi ha poi risposto, alquanto laconicamente, in data 17/12/2009:
“Trattandosi di una materia per la quale esiste una specifica autorità di regolazione, l’orientamento del Garante è, per il momento, quello di evitare duplicazioni e conflitti di competenza fra istituzioni dello Stato”.
Credo che, a questo punto, a chiunque verrebbe spontaneo chiedersi:
- Ma… allora!? A cosa serve il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi? -
Perciò, nella sua risposta, il Garante stesso ha provveduto a fornire un link alle attività svolte: http://www.osservaprezzi.it/garanteprezzi/documentazione.asp
In attesa delle nuove risposte da parte dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato (e, chissà, magari ancora dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), comunico che prossimamente invierò una richiesta indirizzata alle 16 Associazioni Nazionali dei Consumatori che compongono il CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti) presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di formulare tutte insieme un quesito da proporre all’AEEG per chiedere l’abolizione delle inique spese di voltura
Cordiali saluti.
Aldo Garuti
Aldo Garuti | 14 luglio 2010 18:55 | Rispondi
Il 09/07/2010 l’AEEG ha riscontrato la mia ISTANZA del 31/03/2010 DI ABOLIZIONE DELLE inique ed inopportune SPESE DI VOLTURA DELLA FORNITURA ELETTRICA PER USI DOMESTICI, che nel corrente anno 2010, per impianti con la potenza contrattuale minima standard di 3 kW, con il Fornitore elettrico del Servizio di Maggior Tutela (ENEL Servizio Elettrico) ammontano in totale ad Euro 85,42 (IVA inclusa).
L’AEEG, oltre a non accogliere l’istanza, sostanzialmente non risponde nemmeno ai quesiti posti:
1] l’indicazione delle presunte ragioni di merito (di opportunità, di equità, di eticità e di economicità) delle suddette spese;
2] il chiarimento sui concetti di efficienza e di economicità del servizio a cui si riferiscono i cosiddetti “contributi a copertura dei costi amministrativi”, che per il Servizio di Maggior Tutela sono di oltre 50 Euro;
3] l’indicazione delle normative di riferimento in base alle quali l’AEEG sulla voltura della fornitura elettrica (vale a dire sui suddetti “contributi”) impone l’IVA (20%?);
4] l’opportunità dell’ulteriore imposizione dell’imposta di bollo di Euro 14,62;
5] il perché, anche dopo le liberalizzazioni, nei confronti di 2 servizi analoghi l’AEEG continui ad adottare un sistema di “2 pesi e 2 misure” in riferimento alle spese di voltura, rispettivamente, della fornitura di gas (gratuita per l’utente) e della fornitura elettrica domestica (inopinatamente onerosa).
Confermando quanto già riscontrato, l’AEEG si limita ai soli aspetti di mera legittimità “formale”, tralasciando ogni riferimento alla legittimità “sostanziale” nei suoi provvedimenti, come invece espressamente richiesto dallo scrivente, che pertanto non può condividerne né l’impostazione né il merito.
In considerazione dell’interesse diffuso, AUSPICIO CHE QUALCHE ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI PRENDA IN CONSIDERAZIONE L’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI, ai sensi del Codice del Consumo.
Resto a disposizione per ogni eventuale necessità al riguardo.